🛡️ Sicurezza e struttura
Edificio esistente: cosa richiede la norma P 118 per ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione
Questa è una traduzione. Il testo di riferimento è la versione in rumeno dell'articolo.
⚠️ Queste guide valgono solo per le costruzioni in Romania. Leggi, norme, termini, tariffe e valori citati (Legge 169/2026, P 118, CR 1-1-3, guide O.A.R.) sono rumeni; nel tuo paese valgono altre regole.

Gli interventi sul patrimonio edilizio precedente all'entrata in vigore della norma sono soggetti al capitolo 9 (art. 1.1.4 c. 3), che rimanda all'allegato 10, e non interamente alle regole per le nuove costruzioni. Qui sotto trovi i principi, così come compaiono nel testo.
ℹ️ Sulla fonte utilizzata
L'articolo si basa sul testo della norma sulla sicurezza antincendio delle costruzioni, sigla P 118-1. Abbiamo consultato due versioni: un PDF intitolato “P 118-1/2024” e un documento Word intitolato “Allegato all'Ordinanza ministeriale (O.M.D.L.P.A.) n. /.2025 – P 118-1/2025”, con numero e data dell'ordinanza non compilati, quindi forse una bozza. I requisiti citati qui sono identici in entrambe. Il numero e la data dell'ordinanza di approvazione e la data di entrata in vigore non compaiono nei testi consultati: verifica sulla Gazzetta Ufficiale e con il progettista se e da quando si applica, prima di basarti su questi requisiti.
Ristrutturazione senza ampliamento (art. 9.1 e 9.3)
- si mantiene la prestazione al fuoco degli elementi sostituiti, secondo le norme applicabili alla data della loro realizzazione (art. 9.1);
- se la destinazione resta la stessa, l'adeguamento antincendio segue i requisiti dell'allegato 10 per le costruzioni esistenti (art. 9.3 lett. a);
- gli impianti con funzione di sicurezza antincendio si realizzano secondo le norme tecniche vigenti (art. 9.1).
Cambio di destinazione d'uso
Se cambia la destinazione, l'edificio può adeguarsi o alle regole per le nuove costruzioni, se tecnicamente ed economicamente fattibile, oppure, sulla base di una perizia tecnica sul requisito fondamentale di sicurezza antincendio, con misure di miglioramento o di protezione alternative (art. 9.3 lett. a). Anche senza cambio di destinazione, il committente può chiedere l'adeguamento alle regole per le nuove costruzioni, se fattibile.
L'ampliamento
I lavori di ampliamento si eseguono secondo le norme dell'allegato 10 (art. 9.2 e art. 9.3 lett. b); i dettagli dipendono dal tipo di edificio. La dotazione di impianti con funzione di sicurezza antincendio segue le norme tecniche vigenti.
Misure di miglioramento che si possono prevedere (art. 9.4)
Per le costruzioni esistenti, senza ampliamenti, la norma elenca misure di miglioramento, per esempio:
- materiali con classe di reazione al fuoco almeno C-s3,d1, ma non inferiore ai requisiti prescritti;
- elementi con resistenza al fuoco superiore a quella prescritta e riduzione della densità del carico d'incendio;
- chiusura delle scale interne aperte in vani scala chiusi, con evacuazione di fumo e gas caldi;
- dispositivi di protezione differenziale (interruttori differenziali) e di rilevamento dei guasti d'arco (AFDD);
- impianto di protezione contro i fulmini e dispositivi di protezione dalle sovratensioni.
Quando un requisito non può essere rispettato
Negli interventi su costruzioni esistenti che mantengono la destinazione, se alcune prescrizioni non possono essere soddisfatte per motivi tecnici giustificati, si prevedono misure di protezione alternative, passive, attive o combinate, volte a migliorare i requisiti che non si possono rispettare (allegato 10, art. A.10 1.1.1). I monumenti storici hanno regole proprie (art. 1.1.5).
Nei casi che possono essere regolarizzati (art. 301 c. 2 del Codice dell'urbanistica), si verificano tra l'altro i requisiti fondamentali di qualità, compresa la sicurezza antincendio, tramite perizie tecniche (art. 301 c. 3 e 9). Vedi l'articolo sulla regolarizzazione.
Articolo informativo, basato sul testo della norma P 118-1 (articoli citati). I requisiti concreti dell'allegato 10 dipendono dal tipo e dalla destinazione dell'edificio. Non sostituisce il progetto specialistico, i pareri e le verifiche in fase di autorizzazione e non costituisce consulenza legale.
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