🛡️ Sicurezza e struttura
Pannelli fotovoltaici sul tetto: cosa richiede la norma antincendio P 118
Questa è una traduzione. Il testo di riferimento è la versione in rumeno dell'articolo.
⚠️ Queste guide valgono solo per le costruzioni in Romania. Leggi, norme, termini, tariffe e valori citati (Legge 169/2026, P 118, CR 1-1-3, guide O.A.R.) sono rumeni; nel tuo paese valgono altre regole.

L'installazione di pannelli fotovoltaici sulla casa comporta anche condizioni di sicurezza antincendio, non solo tecniche. La norma P 118 le tratta all'art. 2.4.18. Dal punto di vista autorizzativo, il Codice dell'urbanistica (Legge 169/2026, art. 299 c. 2 lett. a punto 13) consente ai prosumer di installarli, al di fuori delle aree edificate protette e delle zone di tutela dei monumenti, senza permesso di costruire, previa comunicazione all'autorità locale, su una struttura in grado di sopportare i carichi. Questo non esonera dalle regole qui sotto; vedi anche l'articolo sui lavori senza formalità.
ℹ️ Sulla fonte utilizzata
L'articolo si basa sul testo della norma sulla sicurezza antincendio delle costruzioni, sigla P 118-1. Abbiamo consultato due versioni: un PDF intitolato “P 118-1/2024” e un documento Word intitolato “Allegato all'Ordinanza ministeriale (O.M.D.L.P.A.) n. /.2025 – P 118-1/2025”, con numero e data dell'ordinanza non compilati, quindi forse una bozza. I requisiti citati qui sono identici in entrambe. Il numero e la data dell'ordinanza di approvazione e la data di entrata in vigore non compaiono nei testi consultati: verifica sulla Gazzetta Ufficiale e con il progettista se e da quando si applica, prima di basarti su questi requisiti.
Casa a uno o due piani (art. 2.4.18.4)
- nei tetti con più di due falde, su ogni falda si lascia uno spazio libero di almeno 1 m dalle pareti portanti esterne, almeno 1 m dal colmo e almeno 50 cm su ciascun lato di un compluvio o di un abbaino;
- su ogni falda con moduli si garantiscono due percorsi di accesso larghi almeno 1 m e ad almeno 1 m dal colmo.
Edifici con tre o più piani e altre destinazioni (art. 2.4.18.5)
- perimetro libero largo almeno 1 m lungo i bordi del tetto;
- almeno 2,5 m intorno a lucernari, botole di ventilazione o di evacuazione fumi e altre aperture nel tetto;
- almeno 4,00 m dai muri tagliafuoco che separano i compartimenti antincendio;
- il campo fotovoltaico si interrompe in corrispondenza dei giunti di dilatazione-assestamento o sismici, su fasce di almeno 1 m dal giunto;
- gruppi di celle di al massimo 40 m x 40 m, ad almeno 5 m l'uno dall'altro.
Cosa devono rispettare il tetto e la facciata
- i dispositivi fotovoltaici sul tetto sono considerati componenti del tetto e devono resistere all'innesco o alla propagazione di un incendio proveniente da una fonte esterna (art. 2.4.18.3);
- nelle facciate con dispositivi fotovoltaici, l'isolamento termico e i sistemi a cappotto devono essere incombustibili, e gli ancoraggi e i fissaggi incombustibili, con collegamenti equipotenziali e messa a terra (art. 2.4.18.8 c. 1 lett. a-c);
- lo strato su cui si fissano i dispositivi sul tetto deve avere la prestazione al fuoco esterno delle Tabelle 2 e 3, e quello in facciata almeno EI 30 (art. 2.4.18.8 c. 1 lett. d ed e).
Raccomandazioni per la sicurezza dei vigili del fuoco (art. 2.4.18.6)
- accesso al tetto ed esodo dal tetto, con percorsi facili verso le varie zone;
- segnaletica ed etichettatura visibili di tutto l'impianto (interruttore generale, cavi, inverter, quadri, batterie), con materiali riflettenti, resistenti alle intemperie e riciclabili;
- un sezionatore di carico facile da azionare;
- un dispositivo di rilevamento degli archi elettrici.
I vigili del fuoco trattano gli incendi dei dispositivi fotovoltaici come incendi di apparecchiature elettriche (art. 2.4.18.7). Per i collettori solari termici montati sull'edificio si adottano misure per limitare la propagazione del fuoco attraverso le aperture del tetto o delle pareti (art. 2.4.18.1 c. 3).
Articolo informativo, basato sul testo della norma P 118-1 (articoli citati). I requisiti elettrici e strutturali dell'impianto si trovano in altre norme tecniche. Non sostituisce il progetto specialistico, i pareri e le verifiche in fase di autorizzazione e non costituisce consulenza legale.
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